Società cancellata, interruzione processo, dichiarazione difensore
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- Creato Venerdì, 04 Dicembre 2015 10:02
- Scritto da Avv. Alfonsina Buonanno
La cancellazione dal registro delle imprese con la conseguente estinzione della società determinerebbe l’interruzione (e non l’estinzione) del giudizio la cui conoscenza deve essere legale (es. la dichiarazione dell’evento) non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita (Cass. Civ. n° 3085/10)..ovvero….non vale la dichiarazione resa in udienza dal procuratore di controparte, che non può presumersi conosciuta, vista l’inapplicabilità dell’art. 176, c. 2, c.p.c., in una situazione in cui è venuta meno l’integrità del contraddittorio (Cass. Civ. n° 3227/89)..l’interruzione può essere dichiarata solo in caso di comunicazione del difensore della parte estinta..l’omessa dichiarazione del procuratore costituito fa si che la situazione giuridica resti stabilizzata rispetto alle parti e al giudice con la conseguenza che nessun effetto giuridico può essere attribuito a detto evento (Cass. Civ. SS.UU. n° 12295/14; Cass.civ. n° 17860/04).
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