domenica 29 maggio 2016

Illegittimità sanzione lavoratore assenza per malattia

Illegittimità sanzione lavoratore assenza per malattia

     

ILLEGITTIMITA’ SANZIONE EROGATA PER ASSENZA PER MALATTIA DEL LAVORATORE
Illegittima e annullabile è la sanzione pecuniaria irrogata di decadenza dal diritto al trattamento economico per il periodo di assenza, del lavoratore al momento della visita di controllo in violazione dell’obbligo di reperibilità di cui all’art. 5, c. 14, del D.l. 463/83 (convertito nella legge).
La suddetta norma disciplina che qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controlloladdove il medico fiscale nel referto medico legale non attesta l’assenza o l’irreperibilità al momento della visita.  Il medico fiscale ha  il dovere di effettuare la visita di controllo e adottare tutte le necessarie misureper attestare con assoluta certezza l’assenza o l’assoluta irreperibilità del lavoratore.
Pertanto nessuna negligenza o responsabilità può essere addebitata a carico del lavoratore  quando quest’ultimo non si era mai allontanato da casa propria, senza violare l’obbligo di reperibilità imposto dalla legge, o impedito l’esecuzione del controllo del medico fiscale.
Sul punto la giurisprudenza afferma che l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo , per la quale l’art. 5, comma 14, del D.L. 463/83, convertito con modifiche nella legge n° 638/83, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia, non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale (Cass. Civ., sez. lavoro, 13/03/2006 n° 5420; Cass. Civ. 22/05/1999 n° 5000; Cass. Civ. 14/05/1997 n° 4216; Cass. Civ. 23/03/1994 n° 2816; Cass. Civ. 18/11/1991 n° 12534)…ancora..in materia di trattamento economico di malattia ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento medesimo non solo quando il lavoratore sia assente nel domicilio nelle fasce orarie predeterminate ma anche quando pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in concreto l’esecuzione del controllo sanitario (Cass. Civ., sez. lav. 25/03/2002 n° 4233).

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