Riforma condominio
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- Creato Mercoledì, 09 Dicembre 2015 09:41
- Scritto da Avv. Alfonsina Buonanno
Il legislatore, in un'ottica di riforma generale della disciplina del condominio degli edifici, ridefinendo i compiti dell'amministratore di condominio, oltre all'art. 1229, ha innovato anche il catalogo delle attribuzioni dello stesso ai sensi dell'art. 1130, inserendo l'obbligo per l'amministratore di:
a) convocare annualmente l'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'art. 1130-bis (anch'esso inserito dalla L. n. 220 del 2012) (co. 1, n. 1);
b) eseguire gli adempimenti fiscali (co. 1, n. 5). Si tratta, oltre che della tenuta della contabilità, altresì dell'obbligo di:
- rispondere ad eventuali richieste degli uffici finanziari in relazione a dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale ex art. 32, co. 1, n. 8-ter, D.P.R. n. 600 del 1973;
- comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio ed i dati identificativi dei relativi fornitori ex art. 7, co. 9, D.P.R. n. 605 del 1973;
- effettuare la ritenuta d'acconto Irpef sui pagamenti effettuati dal condominio nonché sui compensi professionali percepiti dallo stesso amministratore in forza degli artt. 23 e 25, D.P.R. n. 600 del 1973;
c) tenere due nuovi registri obbligatori, ovvero:
- il registro dell'anagrafe condominiale, contenente tutti i dati anagrafici e fiscali dei condomini, la sussistenza di eventuali diritti reali e di godimento, nonché i dati catastali delle singole unità immobiliari, oltre che i dati concernenti le condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio (co. 1, n. 6: come modificato da D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con L. 21.2.2014, n. 9);
- il registro di contabilità (che può tenersi anche con modalità informatizzate), ove sono annotati, entro trenta giorni i movimenti di cassa sul conto corrente dedicato al condominio (co. 1, n. 7).
Il registro del verbale delle assemblee (cui va ora allegato il regolamento di condominio, quando adottato) ed il registro di nomina e revoca dell'amministratore (che deve contenere le relative variazioni e gli estremi di eventuali decreti giudiziari di nomina e revoca degli amministratori) sono documenti di cui è già prevista l'esistenza e la tenuta da parte dell'amministratore ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1136, ult. co. e dall'art. 1129, ult. co.;
d) conservare tutta la documentazione inerente la gestione del condominio ed i rapporti con i singoli condomini (co. 1, n. 8);
e) consegnare al condomino che ne faccia richiesta dell'attestazione dei pagamenti degli oneri condominali e delle eventuali liti in corso (co. 1, n. 9);
f) convocare l'assemblea dopo la redazione del rendiconto annuale della gestione (nelle nuove forme di cui all'art. 1130-bis, inserito dall'art. 11, L. n. 220 del 2012) entro 180 giorni per l'approvazione.
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