mercoledì 25 maggio 2016

Riforma condominio-novità introdotte dalla L.n. 220 del 2012

Riforma condominio-novità introdotte dalla L.n. 220 del 2012

     
La novella del dicembre 2012 ha profondamente inciso sulla norma in commento; le principali novità concernono:
ala nomina dell'amministratore: la stessa diventa obbligatoria quando i condomini sono più di otto (in luogo di quattro previsti dal testo vigente); il ricorso al giudice, in caso di mancata nomina, può essere proposto, oltre che da un condomino, anche dall'amministratore dimissionario. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato; in tal caso, è altresì previsto che l'amministratore sia tenuto ad adeguare i massimali della polizza qualora siano deliberati lavori straordinari. È invece stata espunta, in sede di esame alla Camera, la disposizione secondo cui i massimali della polizza di assicurazione non avrebbero potuto essere inferiori all'ammontare dell'importo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea;
bl'introduzione, in capo all'amministratore, di una serie di specifici obblighi da assolvere, ovvero, fra i più importanti:
- l'obbligo di comunicazione dei dati anagrafici, professionali e fiscali, l'obbligo di pubblicità della documentazione amministrativa condominiale, l'affissione nel condominio del proprio nome, recapito e numero telefonico, al fine di una maggiore trasparenza per il controllo del suo operato da parte dei condomini;
- l'obbligo di aprire un conto corrente bancario o postale, a nome del condominio, sul quale movimentare in via esclusiva le somme ricevute o erogate per conto del condominio stesso;
- l'obbligo di agire con richiesta di decreto ingiuntivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, per la riscossione forzosa delle quote condominiali, fatta salva l'espressa dispensa ottenuta dall'assemblea;
- l'obbligo, all'atto di accettazione della nomina o del suo rinnovo, di specificare analiticamente gli importi a lui dovuti a titolo di compenso;
cl'ampliamento e la tipizzazione dei gravi motivi alla base della revoca dell'incarico, fra cui, in particolare:
- l'omissione del rendiconto di gestione per un solo anno (attualmente la norma prevede il termine dei due anni);
- la mancata apertura del conto del condominio;
- l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione di formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei condomini;
- l'inerzia nel seguire l'azione giudiziaria finalizzata alla riscossione forzosa delle quote condominiali.
Inoltre, sono state inserite disposizioni volte ad impedire la nomina di un amministratore revocato dalla autorità giudiziaria.
Infine, il legislatore ha voluto esplicitare l'applicabilità dell'articolo novellato anche agli alloggi in edifici di edilizia popolare realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica, o con il concorso di enti pubblici, o da enti pubblici non economici, nonché da società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

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