Canna fumaria, non serve il consenso del condominio
- Categoria: News - Edile
- Creato Mercoledì, 23 Ottobre 2013 16:34
- Scritto da Plurising S.r.l.
Il Tar Campania con la sentenza 1985/2013 ha deciso che il permesso rilasciato per la realizzazione di una canna fumaria sulla parete esterna di un condominio non deve essere convalidato dall'autorizzazione condominiale, ossia non occorre il consenso degli altri condomini.
La sentenza stabilisce che la realizzazione di una canna fumaria rientra tra gli interventi ammessi dall'articolo 1102 del Codice Civile(Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso).
L’articolo, quindi, consente al condomino di apportare modifiche, volte a trarre un'utilità aggiuntiva dal bene comune, senza il consenso degli altri condomini, secondo il Tar, tra questi interventi c'è l’installazione sul muro di elementi ad uso esclusivo di un’unità immobiliare, purchè non si precluda agli altri condomini l’uso del muro e la portata dell’intervento non sia tale da alterarne la destinazione normale.
Secondo il Tar, gli accertamenti sulle attività edilizie svolte dai privati devono valutare solo la conformità alle norme urbanistiche e il rispetto dei diritti dei terzi, ma non si possono condizionare i rapporti tra privati.
Il Comune, quindi, non ha l'obbligo di verificare che non sussistono limiti di natura civilistica per la realizzazione di un'opera edilizia. Al contrario, ha concluso il Tar, il Comune deve accertare che il richiedente sia nella posizione di effettuare un intervento di trasformazione urbanistica, cioè che sia il proprietario dell'immobile su cui è effettuato l'intervento o che abbia un idoneo titolo di godimento sullo stesso, allo stesso tempo, per il Tar l'Amministrazione non è tenuta a svolgere istruttorie complesse che potrebbero aggravare il procedimento.
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