mercoledì 25 maggio 2016

Sanzioni ridotte per i ritardi

Sanzioni ridotte per i ritardi

     
La sentenza 16109/2015 della Cassazione presenta interessanti spunti di riflessione anche per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori derivanti dagli accertamenti in materia di depositi Iva, dato che le penalità per il pagamento ritardato conseguenza dell’autofatturazione, saranno fortemente ridotte. Per un corretto inquadramento della questione, occorre porre un presupposto fondamentale: per la Corte di giustizia dell’Ue la violazione del sistema del versamento dell’Iva realizzata da un importatore per effetto di una immissione «virtuale» in deposito, in caso di avvenuta autofatturazione dell’imposta, «integra una mera violazione formale» e, come tale, deve essere trattata anche dal punto di vista sanzionatorio. Per i giudici di Lussemburgo, infatti, non è dubbia l’astratta sanzionabilità del comportamento di chi fittiziamente introduce i beni in un deposito ma, in mancanza di frode e con il contestuale ricorso al reverse charge, l’imposta deve essere considerata assolta e, dunque, la sanzione deve essere ridotta e rispettosa del principio di proporzionalità. Oltre a ciò, è innegabile il diritto alla detrazione, che continua a correre parallelo alla neutralità dell’Iva.
Poste queste premesse, va precisato che l’articolo 70 del Dpr 633/1972, per l’Iva all’importazione, rinvia alla disciplina sanzionatoria in tema di leggi doganali. Nel tempo, dunque, si è vista l’applicazione di norme doganali del tutto inconferenti quali, per esempio, il forzato ricorso all’articolo 303 del testo unico delle leggi doganali (Dpr 43/73), con penalità pari e a volte superiori al 100% di un tributo richiesto dal fisco addirittura in forma duplicata.
Qui, però, sta l’ulteriore novità della pronuncia della Cassazione. Finalmente anche i giudici prendono atto del fatto che nel Testo unico non esiste una disposizione sanzionatoria speciale per le condotte di omesso o ritardato versamento dell’Iva all’importazione e, dunque, appare corretto il ricorso alla disciplina sanzionatoria generale prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, già di per sé ridotta rispetto ad altre più gravi disposizioni sanzionatorie. Ma c’è di più. Nell’applicazione della disposizione ora individuata – per la verità già suggerita dalla prassi amministrativa che ha preso atto delle decisioni della Cgue nel caso Equoland (circolare 16/D/14) – è necessario procedere con un ulteriore step. Il fisco e la giurisprudenza di merito, infatti, nell’applicazione della sanzione non devono solo procedere con l’applicazione dell’articolo 13 del Dlgs 471/97, ma in ossequio al principio di proporzionalità devono considerare il tempo intercorso fra l’omesso versamento all’importazione e l’assolvimento con l’autofattura, tempo che spesso è di pochi giorni o addirittura poche ore. Ebbene, in questi casi la sanzione deve essere ulteriormente limitata mediante il ricorso alle misure di frazionamento previste dallo stesso articolo 13, in grado di ridurre la quota base del 30% del tributo fino a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

Nessun commento:

Posta un commento