domenica 29 maggio 2016

Errata segnalazione Centrale Rischi Banca D'italia responsabilità banca intermediaria

Errata segnalazione Centrale Rischi Banca D'italia responsabilità banca intermediaria

     
Il 2013 si è aperto con un nuovo ed importante colpo inferto al sistema bancario italiano, il quale, a fronte di una crisi economica che sta strangolando famiglie ed imprese, continua sovente a dimostrarsi indifferente e senza scrupoli, nei confronti dei malcapitati clienti.
Una delle tante manifestazioni di “strapotere” che caratterizzano le banche italiane, infatti, è rappresentata dall’uso strumentale della cosiddetta “segnalazione” alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
La Centrale dei Rischi, com’è noto, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, vigilati dalla Banca d'Italia. Attraverso tale servizio centralizzato dei rischi, la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti al sistema un' informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito. Si tratta, dunque, di uno strumento pensato dal Legislatore in funzione di un interesse pubblico, quello della tutela del risparmio, attraverso una valutazione della solvibilità dei richiedenti il credito.
A fronte di tale interesse pubblico, è evidentemente un’opzione che impone estrema cautela nel suo utilizzo, perché  in grado di innescare un “meccanismo a catena”, particolarmente dannoso per il cliente, per una serie di ragioni. In primo luogo, perché determina l’esclusione, dal sistema del credito, di un soggetto, per esempio un’impresa, che fa dell’accesso al credito, una condizione indispensabile per la propria sopravvivenza. In secondo luogo, e a maggior ragione, per il fatto che, l’istruttoria per l’accertamento della posizione o meno di sofferenza del credito, viene effettuata unilateralmente, senza che vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio, l’imprenditore interessato.
Le banche, dunque, nel comunicare alla Banca d’Italia le esposizioni debitorie extra-affidamento, così come rilevate dagli e/c bancari, si assumono ogni rischio connesso alla veridicità degli stessi.
Ne consegue, soprattutto, che l’illegittima o errata segnalazione da parte della Banca, costituisce un danno, ingiustamente arrecato al cliente, sotto diversi profili.
Sul punto, esiste una consolidata giurisprudenza. In particolare, è stato stabilito che la responsabilità della Banca segnalante in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei Rischi sembra potersi ricondurre, innanzitutto, nell’ambito di una responsabilità da false informazioni, in ordine alla quale è pacificamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (ex multis Cassazione civile sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626).

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